Legge - Il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro
PCTO - ex Alternanza Scuola-Lavoro
Con l'articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n.53 viene introdotta nel sistema educativo italiano la possibilità per i giovani dai 15 ai 18 anni di realizzare il percorso formativo anche "attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro."
Il successivo Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.77 ha disciplinato l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo con lo scopo di far acquisire agli studenti competenze spendibili nel mercato del lavoro e favorirne l'orientamento per valorizzarne le vocazioni personali. Nell'articolo 4 viene precisato che "i percorsi in alternanza sono dotati di una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni". L'alternanza viene riconosciuta come una metodologia didattica che realizza un collegamento organico tra le istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro consentendo la partecipazione attiva delle imprese e degli gli enti pubblici e privati.
Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ha contribuito a consolidare la metodologia dell'alternanza favorendo l'orientamento e definendo i diritti e i doveri degli studenti impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Con l'obiettivo di aumentare l'offerta formativa, la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "La Buona Scuola" potenzia ulteriormente l'alternanza scuola-lavoro prevista nel secondo ciclo di istruzione e istituisce il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, a cui si devono iscrivere le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti.
Con l’articolo 1, commi 784 e seguenti, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, viene modificata in parte l’alternanza scuola-lavoro, così come definita dalla legge 107/2015.
In particolare, la disposizione prevede, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (denominati per semplicità con l’acronimo PCTO) con una rimodulazione della durata dei percorsi, i quali sono attuati per una durata complessiva minima:
Con l'articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n.53 viene introdotta nel sistema educativo italiano la possibilità per i giovani dai 15 ai 18 anni di realizzare il percorso formativo anche "attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro."
Il successivo Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.77 ha disciplinato l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo con lo scopo di far acquisire agli studenti competenze spendibili nel mercato del lavoro e favorirne l'orientamento per valorizzarne le vocazioni personali. Nell'articolo 4 viene precisato che "i percorsi in alternanza sono dotati di una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni". L'alternanza viene riconosciuta come una metodologia didattica che realizza un collegamento organico tra le istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro consentendo la partecipazione attiva delle imprese e degli gli enti pubblici e privati.
Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ha contribuito a consolidare la metodologia dell'alternanza favorendo l'orientamento e definendo i diritti e i doveri degli studenti impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Con l'obiettivo di aumentare l'offerta formativa, la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "La Buona Scuola" potenzia ulteriormente l'alternanza scuola-lavoro prevista nel secondo ciclo di istruzione e istituisce il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, a cui si devono iscrivere le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti.
Con l’articolo 1, commi 784 e seguenti, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, viene modificata in parte l’alternanza scuola-lavoro, così come definita dalla legge 107/2015.
In particolare, la disposizione prevede, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (denominati per semplicità con l’acronimo PCTO) con una rimodulazione della durata dei percorsi, i quali sono attuati per una durata complessiva minima:
- non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.